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lunedì 14 aprile 2025

 

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  • Il parere del MIT ribadisce che la rotazione va valutata rispetto alla categoria merceologica e non in funzione del tempo trascorso tra due incarichi

Tratto da: Lavori Pubblici  

Quando è possibile riaffidare un incarico allo stesso tecnico mediante affidamento diretto? E in che misura il principio di rotazione impedisce la scelta del contraente uscente? Esiste un termine temporale che consente di superare la rotazione?

 

A rispondere è il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3342 del 3 aprile 2025, che affronta un caso molto frequente: l’affidamento diretto di un nuovo incarico tecnico per la direzione lavori a un professionista già incaricato in passato.

Il quesito è stato formulato da un ente che, nel corso degli anni, ha conferito diversi incarichi a un medesimo tecnico per attività di progettazione, consulenza e direzione lavori relative a un sistema di trasporto locale.

Entrando nel dettaglio:

con atto deliberativo del 11/09/2003 l’Ente conferiva incarico diretto (art. 17 L. 109/1994) per consulenza e progettazione di un sistema di trasporto locale. Successivamente, con atto integrativo alla convenzione del 18/03/2010, veniva precisato che nell’ambito dello stesso importo il tecnico avrebbe dovuto svolgere attività di consulenza per ufficio D.L. e RUP. In seguito alle dimissioni del D.L., con D.D. n.907 del 11/04/2022, veniva modificato l’incarico affidando allo stesso tecnico, ai sensi del D.Lgs.50/2016, il ruolo di D.L. per le fasi di completamento per un importo di E.34.112,45”.

Oggi, l’Ente intende affidare allo stesso professionista un nuovo incarico per la D.L. di un intervento di estensione del sistema di trasporto locale.

Ci si chiede quindi se l’affidamento diretto sia legittimo alla luce del principio di rotazione previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) e se il tempo trascorso possa costituire un elemento idoneo a escludere la continuità contrattuale.

Il MIT chiarisce immediatamente che l’art. 49 del nuovo Codice dei contratti non prevede alcun termine temporale al di là del quale si possa considerare “azzerato” l’effetto della rotazione.

Il principio non si fonda sul tempo intercorso tra due affidamenti, ma sull’oggetto della commessa.

In particolare, il divieto di riaffidamento al contraente uscente si applica quando (art. 49, comma 2) “due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”.

Nel caso sottoposto al giudizio del MIT, trattandosi di un nuovo incarico di direzione lavori legato allo stesso sistema di trasporto locale, occorrerà verificare se l’attività rientra nello stesso settore di servizi dell’incarico precedente.

Se la risposta è positiva, e se non ricorrono i presupposti per l’applicazione del comma 4, l’affidamento diretto allo stesso tecnico non risulterebbe conforme al principio di rotazione.

Il principio di rotazione si applica a tutti gli affidamenti disciplinati dalla Parte I del Libro II del Codice (servizi e forniture sottosoglia). In sintesi:

  • è vietato affidare due volte consecutive lo stesso incarico nello stesso settore a uno stesso operatore;
  • il criterio non è cronologico, ma tipologico (settore merceologico, categoria di opere o settore di servizi);
  • è possibile suddividere gli affidamenti in fasce di valore, applicando la rotazione per ciascuna fascia.

Tuttavia, il comma 4 ammette una deroga motivata, qualora:

  • vi sia assenza di alternative sul mercato;
  • sia dimostrata la buona esecuzione del contratto precedente;
  • sia motivata l’opportunità tecnica di procedere con il medesimo affidatario.

Per i contratti sottosoglia affidati tramite procedura negoziata, il principio di rotazione non si applica quando l’indagine di mercato è stata condotta senza limitare il numero di operatori in possesso dei requisiti richiesti (art. 49, comma 5).

https://www.segretaricomunalivighenzi.it/il-parere-del-mit-ribadisce-che-la-rotazione-va-valutata-rispetto-alla-categoria-merceologica-e-non-in-funzione-del-tempo-trascorso-tra-due-incarichi/14/04/2025/

Infine, per i micro-affidamenti inferiori a 5.000 euro, la rotazione non si applica (art. 49, comma 6).

Concludendo, il MIT ha ribadito che:

  • quello della rotazione non è un principio legato al tempo trascorso, ma alla ripetizione del medesimo servizio.
  • il criterio è oggettivo e riguarda settore merceologico, categoria di opere, settore di servizi.
  • il divieto vale solo per due affidamenti consecutivi allo stesso operatore nello stesso ambito.

È possibile motivare il superamento del principio in caso di:

  • assenza di alternative sul mercato;
  • verifica positiva del precedente incarico;
  • esigenze di continuità e coerenza tecnica.

Nessuna rotazione si applica per i micro-affidamenti (importo inferiore a 5.000 euro).

Le stazioni appaltanti devono sempre verificare se il nuovo affidamento ricade nello stesso ambito tecnico e professionale di quello precedente.

Per i RUP e per gli uffici tecnici, ciò comporta l’obbligo di istruttoria accurata, con attenzione alla qualificazione del servizio e alla struttura del mercato. Il principio della rotazione può essere superato, ma solo quando vi sia una reale esigenza tecnica e una motivazione ben argomentata.

domenica 13 aprile 2025

Il Sindaco di un comune sotto i 5 mila abitanti può essere anche RUP

https://www.segretaricomunalivighenzi.it/il-sindaco-di-un-comune-sotto-i-5-mila-abitanti-puo-essere-anche-rup/11/04/2025/

tratto da biblus.acca.it

Il Sindaco di un comune con meno di 5.000 abitanti, anche responsabile del servizio, può svolgere le funzioni di RUP?

Il MIT, con il parere 3349/2025, ha chiarito un dubbio in merito alle funzioni che può svolgere un sindaco di un comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Nello specifico, si chiede se è possibile per il Primo Cittadino, ingegnere di professione (quindi con titolo adeguato), svolgere le varie funzioni connesse al ruolo del RUP, quindi essere di fatto responsabile dell’area tecnica e svolgere tutti quei compiti amministrativi normalmente attribuiti ai dipendenti, come previsto dall’art. 107 del TUEL (come ad esempio la presidenza delle commissioni di gara).

Il MIT ricorda che l’art. 15 del d.lgs. 36/2023, prima del Correttivo (d.lgs.. 209/2024), prevedeva che il RUP fosse scelto tra i dipendenti della stazione appaltante, anche a tempo determinato, preferibilmente attivi nel settore interessato. Tuttavia, il MIT  sottolinea come la nozione di “dipendente” non sia da intendere in senso rigido: le modifiche normative più recenti indicano che la qualifica formale di subordinazione non è più vincolante.

Infatti, il Correttivo ha modificato l’art. 15 del Codice, chiarendo che il RUP può essere anche un dipendente di altra amministrazione. Ciò suggerisce che la vera condizione per ricoprire il ruolo sia il legame funzionale con l’organizzazione, che garantisca l’effettiva possibilità di gestire le attività connesse agli affidamenti pubblici, in particolare con riferimento ai poteri di firma e di spesa.

Viene ricordata anche la deroga prevista dalla legge 388/2000 (art. 53, comma 10), che consente ai Comuni sotto i 5.000 abitanti di assegnare ai membri dell’esecutivo (come sindaci e assessori) anche responsabilità gestionali, superando il principio generale della separazione tra politica e amministrazione. Questa deroga legittima l’attribuzione al sindaco, ove previsto dal regolamento dell’ente, anche di incarichi propri del personale dipendente, inclusi quelli relativi alla gestione degli appalti, come sancito dall’art. 107, comma 3, lett. a) del TUEL.

In sintesi, se il Comune ha regolamentato questa possibilità – ad esempio attraverso il regolamento degli uffici e dei servizi – e se il sindaco esercita di fatto poteri gestionali e tecnici in quanto responsabile dell’area, nulla osta alla sua nomina come RUP ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023. In mancanza di una nomina esplicita, lo stesso articolo prevede che l’incarico spetti al responsabile dell’unità organizzativa competente, ruolo che in questo caso coincide proprio con il sindaco.

venerdì 9 agosto 2013

Federalismo demaniale - Procedura e tempistica previste dall'art. 56 bis del ‘decreto del Fare’ (su anci.it)

Federalismo demaniale - Procedura e tempistica previste dall'art. 56 bis del ‘decreto del Fare’
[09-08-2013]

Dopo quasi tre anni di blocco dal Dlgs 85/2010, con l’articolo 56-bis del Decreto del Fare (Dl n.69/2013), convertito in legge con il via libera definitivo della Camera arrivato questa mattina, riprende il percorso del federalismo demaniale.
Il provvedimento, pur registrando alcuni limiti operativi segnalati dall'Anci e dalla Fondazione Patrimonio Comune, nello specifico per il vincolo di destinazione delle risorse derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare da destinare al 'Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato' per la riduzione del debito pubblico statale (25% per i beni trasferiti dallo Stato nell’ambito del federalismo demaniale e 10% per quelli già nel patrimonio originario degli enti), presenta dei contenuti di estremo rilievo e di sicuro interesse per i Comuni interessati alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, nel quadro della ripartenza del processo del federalismo demaniale. 
Di seguito alcuni documenti e indicazioni operative per dare seguito alle norme contenute nell'art.56 bis del Decreto Legge. (gp)
 
 
 
 
                                                         TESTO  ARTICOLO 56 BIS 
                           NOTA INFORMATIVA SUL PROVVEDIMENTO
                                      LETTERA AI SINDACI DI ANCI E PATRIMONIO COMUNE                           
                              SCHEDA SINTESI TEMPISTICA PROCEDURA

Circolare 7 febbraio 2013, n. 5: Patto di stabilità





Patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 per

le provincie e i comuni con popolazione superiore a 1.000

abitanti (articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011,
 
n. 183, come modifi cati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228).

mercoledì 7 agosto 2013

Centrale unica di committenza: Sezione Controllo Regione Lazio - SRCLAZ/139/2013/PAR

 Una recente deliberazione della Corte dei Conti del Lazio chiarisce gli obblighi in materia di Centrale unica di committenza...sempre che ovviamente l'attuazione della norma non venga ulteriormente rinviata dal legislatore..

  • Sezione Controllo Regione Lazio - SRCLAZ/139/2013/PAR
  •  Richiesta di parere. L’art. 33, comma 3-bis, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si interpreta nel senso che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono procedere all’acquisizione di lavori servizi e forniture a mezzo di un’unica centrale di committenza nell’ambito dell’Unione di Comuni, se esistente, ovvero a mezzo di accordo consortile tra i Comuni, anche per gli acquisti in economia di cui all’art. 125 del codice dei contratti pubblici. Sono fatte salve le procedure senza gara, quali l’amministrazione diretta (art. 125, comma 3 del codice dei contratti) e l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per lavori servizi e forniture inferiori a € 40.000 (art. 125, commi 8, secondo cpv. e 11, secondo cpv., del codice dei contratti). L’obbligo per i Comuni non costituiti in Unioni di procedere alla selezione del contraente a mezzo di accordo consortile non deve essere inteso come obbligo di costituire un consorzio cui demandare il compito di istituire una propria centrale di committenza, ma come obbligo di istituire direttamente una centrale di committenza comune, tramite un accordo che ne regoli l’attività. La formula della Convenzione tra enti locali di cui all’art. 30 del TUEL non contrasta con quella dell’accordo consortile di cui all’art. 33, comma 3-bis, del codice dei contratti.

    martedì 6 agosto 2013

    Novità Decreto del Fare: Soppressione Durt e taglio stipendi manager pubblici!

    Si apprende da un articolo sul Sole24ore del 06.08.2013, che sarebbero passati gli emendamenti al Decreto del Fare sulla soppressione del Documento unico di regolarità tributaria, nonché del taglio del 25% del compenso complessivo del manager pubblico  "a qualsiasi titolo determinato" oltre quota 300.000 euro.