"Il segreto per andare avanti è iniziare." (Sally Berger)

venerdì 9 agosto 2013

Federalismo demaniale - Procedura e tempistica previste dall'art. 56 bis del ‘decreto del Fare’ (su anci.it)

Federalismo demaniale - Procedura e tempistica previste dall'art. 56 bis del ‘decreto del Fare’
[09-08-2013]

Dopo quasi tre anni di blocco dal Dlgs 85/2010, con l’articolo 56-bis del Decreto del Fare (Dl n.69/2013), convertito in legge con il via libera definitivo della Camera arrivato questa mattina, riprende il percorso del federalismo demaniale.
Il provvedimento, pur registrando alcuni limiti operativi segnalati dall'Anci e dalla Fondazione Patrimonio Comune, nello specifico per il vincolo di destinazione delle risorse derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare da destinare al 'Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato' per la riduzione del debito pubblico statale (25% per i beni trasferiti dallo Stato nell’ambito del federalismo demaniale e 10% per quelli già nel patrimonio originario degli enti), presenta dei contenuti di estremo rilievo e di sicuro interesse per i Comuni interessati alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, nel quadro della ripartenza del processo del federalismo demaniale. 
Di seguito alcuni documenti e indicazioni operative per dare seguito alle norme contenute nell'art.56 bis del Decreto Legge. (gp)
 
 
 
 
                                                         TESTO  ARTICOLO 56 BIS 
                           NOTA INFORMATIVA SUL PROVVEDIMENTO
                                      LETTERA AI SINDACI DI ANCI E PATRIMONIO COMUNE                           
                              SCHEDA SINTESI TEMPISTICA PROCEDURA

Circolare 7 febbraio 2013, n. 5: Patto di stabilità





Patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 per

le provincie e i comuni con popolazione superiore a 1.000

abitanti (articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011,
 
n. 183, come modifi cati dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228).

mercoledì 7 agosto 2013

Centrale unica di committenza: Sezione Controllo Regione Lazio - SRCLAZ/139/2013/PAR

 Una recente deliberazione della Corte dei Conti del Lazio chiarisce gli obblighi in materia di Centrale unica di committenza...sempre che ovviamente l'attuazione della norma non venga ulteriormente rinviata dal legislatore..

  • Sezione Controllo Regione Lazio - SRCLAZ/139/2013/PAR
  •  Richiesta di parere. L’art. 33, comma 3-bis, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si interpreta nel senso che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono procedere all’acquisizione di lavori servizi e forniture a mezzo di un’unica centrale di committenza nell’ambito dell’Unione di Comuni, se esistente, ovvero a mezzo di accordo consortile tra i Comuni, anche per gli acquisti in economia di cui all’art. 125 del codice dei contratti pubblici. Sono fatte salve le procedure senza gara, quali l’amministrazione diretta (art. 125, comma 3 del codice dei contratti) e l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per lavori servizi e forniture inferiori a € 40.000 (art. 125, commi 8, secondo cpv. e 11, secondo cpv., del codice dei contratti). L’obbligo per i Comuni non costituiti in Unioni di procedere alla selezione del contraente a mezzo di accordo consortile non deve essere inteso come obbligo di costituire un consorzio cui demandare il compito di istituire una propria centrale di committenza, ma come obbligo di istituire direttamente una centrale di committenza comune, tramite un accordo che ne regoli l’attività. La formula della Convenzione tra enti locali di cui all’art. 30 del TUEL non contrasta con quella dell’accordo consortile di cui all’art. 33, comma 3-bis, del codice dei contratti.

    martedì 6 agosto 2013

    Novità Decreto del Fare: Soppressione Durt e taglio stipendi manager pubblici!

    Si apprende da un articolo sul Sole24ore del 06.08.2013, che sarebbero passati gli emendamenti al Decreto del Fare sulla soppressione del Documento unico di regolarità tributaria, nonché del taglio del 25% del compenso complessivo del manager pubblico  "a qualsiasi titolo determinato" oltre quota 300.000 euro.

    Non più fax tra pubbliche amministrazioni, solo pec?

    Articoli sul tema

    lunedì 5 agosto 2013

    Corte dei Conti: Ultime deliberazioni sugli acquisti a titolo oneroso

      ·       Toscana, deliberazione n. 253 del 2013 – Divieto di acquisto di immobili
    Il Presidente di un’Unione di comuni ha chiesto un parere in merito alla possibilità di derogare al divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso previsto dal comma 1-quater dell’art.12 del d.l. n.98/2011, nel caso di acquisizione con diritto di opzione di compravendita su un immobile attualmente in locazione passiva, con conseguente risparmio di spesa per l’ente rispetto ai canoni di locazione da sostenere in base alle previsioni contrattuali.
    I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 252/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 luglio, hanno chiarito che il divieto all’acquisto di immobili previsto dal comma 1-quater dell’art.12 del d.l. n.98/2011, fa espresso riferimento agli “acquisti a titolo oneroso” e pertanto riguarda le operazioni che comportino esborsi economici a carico dell’ente.
    In proposito, a conferma dell’orientamento già espresso da questa Sezione (si vedano le deliberazioni nn. 125 del 30 aprile 2013, 136 del 9 maggio 2013, 149 del 9 maggio 2013, 172 del 11 giugno 2013, 175 del 11 giugno 2013), è intervenuto il legislatore con la disposizione interpretativa di cui all’art.10-bis del d.l. n.35/2013, introdotto in sede di conversione dalla legge 6 giugno 2013 n.64, che ha introdotto deroghe tassative al suddetto divieto di acquistare immobili a titolo oneroso riferite “alle procedure relative all’acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali”.
    Tale norma, da un lato, chiarisce che il divieto si applica a quelle operazioni che comportino spese per l’ente pubblico, dall’altro, nel determinare i casi specifici di deroga, non lascia ulteriori spazi oltre a quelli tassativamente indicati dal legislatore.
    Pertanto, non è possibile considerare derogabile, per l’anno 2013, il divieto espresso di acquisto a titolo oneroso di immobili, nell’ipotesi prospettata dall’ente richiedente, poiché non rientrante tra i casi espressamente previsti(da  http://www.self-entilocali.it/).
  • Sezione Controllo Regione Emilia Romagna - SRCERO/260/2013/PAR   

  • L _ interpretazione dell _ art. 1, comma 138, della legge n. 228 del 2012 laddove è previsto che _ Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall _ ISTAT _ _ non possono acquistare immobili a titolo oneroso _ _ implica che, qualora l _ impegno di spesa per il costo della procedura espropriativa sia assunto nel 2012, questo risulterà ammissibile alla luce del principio del tempus regit actum, non avendo, altresì, la disciplina di legge carattere retroattivo; se, invece, sia stato assunto nel 2013, si ricadrà nel divieto di cui alla normativa richiamata.

    Deve ritenersi che, in via di principio, gli acquisti a titolo gratuito dal Comune non rientrano nell _ ambito applicativo di cui all _ art. 1, comma 138, della legge n. 228 del 2012, che all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha inserito, dopo il comma 1, il comma 1-quater.


    Parere formulato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131_2003, in merito alla portata applicativa dell'art. 1, comma 138, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 -Legge di stabilità per il 2013-

    domenica 4 agosto 2013

    Aran: Il trattamento economico spettante al dipendente che presta servizio di domenica, nell’ambito di una particolare organizzazione dell’orario di lavoro settimanale ordinario che prevede la prestazione lavorativa anche in tale giorno.



    Quale compenso deve essere riconosciuto al personale che rende la prestazione lavorativa nella giornata della domenica, in presenza di un orario di lavoro settimanale dello stesso che si articola dal martedì alla domenica e prevede il lunedì come giorno di riposo settimanale? Deve farsi riferimento alle previsioni dell’art.24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000?

    Nella particolare situazione organizzativa considerata, si ritiene che debba trovare applicazione non la disciplina dell’art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000 ma quella del comma 5 del medesimo art. 24.

    Infatti, questa prende in considerazione esclusivamente la fattispecie del personale che, pure in mancanza di una organizzazione del lavoro in turno (secondo le previsioni dell’art. 22 del CCNL del 14.9.2000), è assoggettato ad una particolare articolazione temporale delle prestazioni lavorative comprensiva, in via ordinaria e continuativa, di giorni festivi o di periodi notturni (come nel caso di una settimana lavorativa ordinaria che si svolge dal martedì alla domenica oppure di una settimana lavorativa ordinaria che preveda prestazioni svolte totalmente in orario notturno). Solo a questo personale è riconosciuto, accanto alla normale retribuzione contrattuale, un ulteriore compenso aggiuntivo, diversificato, in relazione alle diverse ipotesi prese in considerazione, pari:

    1. ad una maggiorazione del 20% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art. 10 del CCNL del 9.5.2006, nel caso di prestazione lavorativa resa in via ordinaria in periodo notturno o in giornata festiva;
    2. ad una maggiorazione del 30% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b) del CCNL del 14.9.2000, come sostituito dall’art. 10 del CCNL del 9.5.2006, nel caso di prestazione lavorativa resa in via ordinaria in periodo notturno – festivo.

    venerdì 2 agosto 2013

    Tar Puglia: I Comuni non sono tenuti a motivare gli aumenti Tarsu

    Tar Puglia: causa è la copertura costi
     
    Aumenti Tarsu da non motivare
    Il comune non è tenuto a motivare l'aumento delle tariffe Tarsu. L'aumento può essere giustificato dalla necessità di coprire i costi del servizio. Lo ha affermato il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (II), con la sentenza 1238 del 30 maggio 2013. Secondo i giudici amministrativi, per coprire i costi del servizio, l'amministrazione comunale ha disposto «un incremento percentuale nei confronti di tutte le categorie di utenti/contribuenti, senza operare alcuna discriminazione/differenziazione tra
    di essi, rendendo meno stringente l'obbligo di una più puntuale motivazione». Sulla necessità di motivare gli aumenti tariffari per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non c'è un'uniformità di vedute nella giurisprudenza amministrativa. Il Consiglio di stato (sentenza 5616/2010), infatti, ha sostenuto che il comune deve motivare la delibera che prevede un aumento delle tariffe Tarsu per coprire i costi del servizio.

    E non si può invocare genericamente la necessità di assicurare la tendenziale copertura totale della spesa, senza avere dati certi sullo scostamento tra entrate e costo del servizio. Per i giudici di palazzo Spada il comune non è esonerato da uno specifico obbligo di motivare l'incremento delle tariffe, nonostante la Cassazione (sentenza 22804/2006) abbia escluso questo adempimento per gli atti generali, come previsto dall'articolo 3 della legge 241/1990. In effetti l'articolo 69 del decreto legislativo 507/1993, ai fini del controllo di legittimità, dispone che la deliberazione debba indicare le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché le circostanze che abbiano determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo. Gli enti sono poi tenuti ad adottare un regolamento che deve contenere non solo la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie, ma anche la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d'uso. Nell'ambito del potere regolamentare possono essere individuate anche le fattispecie agevolative, con le relative condizioni, le modalità di richiesta e le eventuali cause di decadenza.


    (Articolo ItaliaOggi)


    Sezione Controllo Regione Lombardia - SRCLOM/318/2013/PAR. Sulla nozione di trattamento accessorio


    La nozione di trattamento accessorio (come quella di trattamento economico fondamentale) è fissata dai contratti collettivi (cfr. artt. 24 e 45 del Dlgs. n. 165 del 2001, rispettivamente per il personale dirigente e non dirigente) e coincide, comunemente, con la parte della retribuzione individuale diversa dal trattamento stipendiale fondamentale (cfr. SRC Lazio, deliberazione n. 93/2011/PAR); in tale nozione rientrano sicuramente, per indicazione legislativa, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato.


    giovedì 1 agosto 2013

    Corte dei Conti, sez. contr. Veneto, n. 186 del 2013. Sui c.d. "Compensi Ici".

    Parere formulato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, in merito ai limiti previsti dal comma 2-bis dell’art. 9 del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in base al quale “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”: se detti limiti siano applicabili anche ai cd. “compensi ICI”    :


    Alla luce del quadro normativo di riferimento e della ratio che ne costituisce il fondamento, richiamato anche l’orientamento già in precedenza espresso (cfr.: Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 285/2011/PAR; n. 185/2012/PAR; n. 280/2012/PAR; n. 972/2012/PAR; 31/2013/PAR), la Sezione ribadisce che la disposizione di cui al citato art. 9, comma 2-bis, del DL 31 maggio 2010, n. 78 sia disposizione di stretta interpretazione, sicché, in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni ulteriori rispetto a quelle già  evidenziate, in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell’ente pubblico.

    mercoledì 31 luglio 2013

    30 luglio 2013 - Sezione delle Autonomie - Delibera n. 17/2013/SEZAUT/QMIG

    30 luglio 2013 - Sezione delle Autonomie - Delibera n. 17/2013/SEZAUT/QMIG

    Questione di massima in merito al computo, in capo all’ente capofila, dell’intera spesa per il segretario, in regime di convenzione.

    Il limite all'indebitamento sale all'8%

    per il 2013, il limite all’indebitamento imposto agli enti locali risalirà all’8% delle entrate correnti

    registrate nel rendiconto del penultimo anno precedente, per assestarsi al 6% a partire dal

    prossimo anno, due punti percentuali sopra i tetti stabiliti dalla disciplina vigente.

    il fondo svalutazione crediti delle amministrazioni che hanno ottenuto le anticipazioni erogate dalla

    cassa deposito e prestiti in base al credito sblocca pagamenti potrà fermarsi al 30% dei residui

    attivi relativi ad entrate tributarie ed extratributarie aventi anzianità superiore a 5 anni.

    queste novità sono previste da un emendamento al decreto iva-lavoro dl 76/2013 approvato in

    commissione senato( notizia tratta da Newsletter interna Comune di Frascati).