"Il segreto per andare avanti è iniziare." (Sally Berger)

Segretario comunale


  • Corte dei conti, Sezione delle Autonomie:
    26 luglio 2013 – Delibera/17/2013/QMIG - Questione di massima in merito al computo in capo all’ente capofila dell’intera spesa per il segretario, in regime di convenzione. La Sezione esprime il seguente principio di diritto: L’onnicomprensività della nozione spesa di personale, da intendere ai fini del rapporto strutturale tra la spesa di personale e la spesa corrente, ex all’art. 76, comma 6 del d.l. 112/2008, convertito dalla legge n.133/2008, importa che nel caso dell’utilizzo del segretario in convenzione, la spesa imputata all’ente capofila deve essere calcolata in virtù del rapporto organico che intercorre con l’ente di appartenenza, considerando l’intero importo.

La figura del Segretario è prevista come obbligatoria all'interno della Provincia e, pertanto, il divieto di assunzione non può riguardare detta figura.
Questa Sezione ha già avuto modo di precisare, in merito all’assunzione di categorie protette, che le dette norme sono in realtà perfettamente compatibili e vanno correttamente interpretate considerando che all’interno della spesa del personale, ai fini del rispetto del limite debbono essere computate anche quelle relative al segretario provinciale secondo l’enunciato principio della onnicomprensività delle Sezioni riunite della Corte dei Conti.
È allora chiaro che una corretta programmazione del fabbisogno di personale, così come disposto dall’art. 91 del TUEL, consente ed anzi impone di adottare tutte le misure per poter adempiere agli obblighi derivanti anche dall’art. 97 del TUEL.

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Nel merito, si rende necessario al riguardo, preliminarmente, sottolineare che la figura del segretario provinciale, come quella del segretario comunale, è disciplinata dall’art. 97, del TUEL in base al quale “Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98”.
Ne risulta che
la figura del Segretario è prevista come obbligatoria all'interno della Provincia.
Pertanto, come peraltro già affermato dalla Giurisprudenza di questa Corte dei conti che questa Sezione regionale ritiene di condividere, il divieto di assunzione non può riguardare detta figura (Sez. Puglia n. 75/2013).
D’altra parte la nomina del segretario provinciale non è costitutiva di un rapporto di lavoro dipendente, che intercorre invece con lo Stato attraverso il Ministero dell'Interno, bensì instaura con la Provincia un rapporto di servizio.
Ciò premesso la Sezione non ritiene di condividere l’assunto del Presidente della Provincia circa l’antinomia normativa dell’art. 97, comma 1, del TUEL che sancisce l’obbligo di nomina e il divieto disposto dal comma 7 dell’art. 76 del D.L. n. 112/2008 in base al quale è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.
Questa Sezione ha già avuto modo di precisare con il parere n. 136/2012, richiamato dalla Provincia nella richiesta di parere, in merito all’assunzione di categorie protette, che si appalesa fuorviante considerare inconciliabili le norme di cui si chiede in questa sede di operare un arduo contemperamento atteso che le stesse sono in realtà perfettamente compatibili e vanno correttamente interpretate considerando che all’interno della spesa del personale, ai fini del rispetto del limite debbono essere computate anche quelle relative al segretario provinciale secondo l’enunciato principio della onnicomprensività delle Sezioni riunite della Corte dei Conti
(deliberazione n. 27/CONTR711).
Non può inoltre esservi dubbio sul fatto che la lamentata riduzione dei trasferimenti statali non possa essere ragionevolmente presa in considerazione ai fini del superamento del limite che, peraltro, nel tempo è stato incrementato fino al 50% a fronte di uno speculare principio di riduzione della spesa del personale introdotto fin dal 2006.
È allora chiaro che
una corretta programmazione del fabbisogno di personale, così come disposto dall’art. 91 del TUEL, consente ed anzi impone di adottare tutte le misure per poter adempiere agli obblighi derivanti anche dall’art. 97 del TUEL.

La Sezione pertanto ritiene, come in analoga fattispecie di cui al parere n. 136/2012, più volte richiamato, “che non possa essere fatto oggetto di richiesta di parere il contemperamento di norme astrattamente non incompatibili ma che, in via di fatto, risultino tali unicamente in conseguenza della violazione, a monte, dell’obbligo di programmare correttamente l’andamento delle spese attraverso gli strumenti sopra richiamati” (Corte dei Conti, Sez. controllo Molise, parere 05.06.2013 n. 20)(tratto da www.ptpl.altervista.org).


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