La nozione di trattamento accessorio (come quella di trattamento economico fondamentale) è fissata dai contratti collettivi (cfr. artt. 24 e 45 del Dlgs. n. 165 del 2001, rispettivamente per il personale dirigente e non dirigente) e coincide, comunemente, con la parte della retribuzione individuale diversa dal trattamento stipendiale fondamentale (cfr. SRC Lazio, deliberazione n. 93/2011/PAR); in tale nozione rientrano sicuramente, per indicazione legislativa, la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato.
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