"Il segreto per andare avanti è iniziare." (Sally Berger)

mercoledì 7 agosto 2013

Centrale unica di committenza: Sezione Controllo Regione Lazio - SRCLAZ/139/2013/PAR

 Una recente deliberazione della Corte dei Conti del Lazio chiarisce gli obblighi in materia di Centrale unica di committenza...sempre che ovviamente l'attuazione della norma non venga ulteriormente rinviata dal legislatore..

  • Sezione Controllo Regione Lazio - SRCLAZ/139/2013/PAR
  •  Richiesta di parere. L’art. 33, comma 3-bis, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si interpreta nel senso che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono procedere all’acquisizione di lavori servizi e forniture a mezzo di un’unica centrale di committenza nell’ambito dell’Unione di Comuni, se esistente, ovvero a mezzo di accordo consortile tra i Comuni, anche per gli acquisti in economia di cui all’art. 125 del codice dei contratti pubblici. Sono fatte salve le procedure senza gara, quali l’amministrazione diretta (art. 125, comma 3 del codice dei contratti) e l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento per lavori servizi e forniture inferiori a € 40.000 (art. 125, commi 8, secondo cpv. e 11, secondo cpv., del codice dei contratti). L’obbligo per i Comuni non costituiti in Unioni di procedere alla selezione del contraente a mezzo di accordo consortile non deve essere inteso come obbligo di costituire un consorzio cui demandare il compito di istituire una propria centrale di committenza, ma come obbligo di istituire direttamente una centrale di committenza comune, tramite un accordo che ne regoli l’attività. La formula della Convenzione tra enti locali di cui all’art. 30 del TUEL non contrasta con quella dell’accordo consortile di cui all’art. 33, comma 3-bis, del codice dei contratti.

    Nessun commento:

    Posta un commento