Il Presidente di un’Unione di comuni ha chiesto un parere in merito alla
possibilità di derogare al divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso
previsto dal comma 1-quater dell’art.12 del d.l. n.98/2011, nel caso di
acquisizione con diritto di opzione di compravendita su un immobile attualmente
in locazione passiva, con conseguente risparmio di spesa per l’ente rispetto ai
canoni di locazione da sostenere in base alle previsioni contrattuali.
I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 252/2013
pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 luglio, hanno
chiarito che il divieto all’acquisto di immobili previsto dal comma 1-quater
dell’art.12 del d.l. n.98/2011, fa espresso riferimento agli “acquisti a titolo
oneroso” e pertanto riguarda le operazioni che comportino esborsi economici a
carico dell’ente.
In proposito, a conferma dell’orientamento già espresso da questa Sezione
(si vedano le deliberazioni nn. 125 del 30
aprile 2013, 136 del 9
maggio 2013, 149 del 9
maggio 2013, 172 del 11
giugno 2013, 175 del 11
giugno 2013), è intervenuto il legislatore con la disposizione interpretativa di cui
all’art.10-bis del d.l. n.35/2013, introdotto in sede di conversione dalla
legge 6 giugno 2013 n.64, che ha introdotto deroghe tassative al suddetto
divieto di acquistare immobili a titolo oneroso riferite “alle procedure
relative all’acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per
pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permute a parità di prezzo
e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31
dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con
esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure
relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e
provinciali”.
Tale norma, da un lato, chiarisce che il divieto si applica a quelle
operazioni che comportino spese per l’ente pubblico, dall’altro, nel
determinare i casi specifici di deroga, non lascia ulteriori spazi oltre a
quelli tassativamente indicati dal legislatore.
Pertanto, non è possibile considerare derogabile, per l’anno 2013, il
divieto espresso di acquisto a titolo oneroso di immobili, nell’ipotesi
prospettata dall’ente richiedente, poiché non rientrante tra i casi
espressamente previsti(da http://www.self-entilocali.it/).
L _ interpretazione dell _ art. 1, comma 138, della legge n. 228 del 2012 laddove è previsto che _ Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall _ ISTAT _ _ non possono acquistare immobili a titolo oneroso _ _ implica che, qualora l _ impegno di spesa per il costo della procedura espropriativa sia assunto nel 2012, questo risulterà ammissibile alla luce del principio del tempus regit actum, non avendo, altresì, la disciplina di legge carattere retroattivo; se, invece, sia stato assunto nel 2013, si ricadrà nel divieto di cui alla normativa richiamata.
Deve ritenersi che, in via di principio, gli acquisti a titolo gratuito dal Comune non rientrano nell _ ambito applicativo di cui all _ art. 1, comma 138, della legge n. 228 del 2012, che all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha inserito, dopo il comma 1, il comma 1-quater.
Parere formulato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131_2003, in merito alla portata applicativa dell'art. 1, comma 138, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 -Legge di stabilità per il 2013-
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