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lunedì 5 agosto 2013

Corte dei Conti: Ultime deliberazioni sugli acquisti a titolo oneroso

  ·       Toscana, deliberazione n. 253 del 2013 – Divieto di acquisto di immobili
Il Presidente di un’Unione di comuni ha chiesto un parere in merito alla possibilità di derogare al divieto di acquisto di immobili a titolo oneroso previsto dal comma 1-quater dell’art.12 del d.l. n.98/2011, nel caso di acquisizione con diritto di opzione di compravendita su un immobile attualmente in locazione passiva, con conseguente risparmio di spesa per l’ente rispetto ai canoni di locazione da sostenere in base alle previsioni contrattuali.
I magistrati contabili della Toscana, con la deliberazione 252/2013 pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 30 luglio, hanno chiarito che il divieto all’acquisto di immobili previsto dal comma 1-quater dell’art.12 del d.l. n.98/2011, fa espresso riferimento agli “acquisti a titolo oneroso” e pertanto riguarda le operazioni che comportino esborsi economici a carico dell’ente.
In proposito, a conferma dell’orientamento già espresso da questa Sezione (si vedano le deliberazioni nn. 125 del 30 aprile 2013, 136 del 9 maggio 2013, 149 del 9 maggio 2013, 172 del 11 giugno 2013, 175 del 11 giugno 2013), è intervenuto il legislatore con la disposizione interpretativa di cui all’art.10-bis del d.l. n.35/2013, introdotto in sede di conversione dalla legge 6 giugno 2013 n.64, che ha introdotto deroghe tassative al suddetto divieto di acquistare immobili a titolo oneroso riferite “alle procedure relative all’acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonché alle permute a parità di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali”.
Tale norma, da un lato, chiarisce che il divieto si applica a quelle operazioni che comportino spese per l’ente pubblico, dall’altro, nel determinare i casi specifici di deroga, non lascia ulteriori spazi oltre a quelli tassativamente indicati dal legislatore.
Pertanto, non è possibile considerare derogabile, per l’anno 2013, il divieto espresso di acquisto a titolo oneroso di immobili, nell’ipotesi prospettata dall’ente richiedente, poiché non rientrante tra i casi espressamente previsti(da  http://www.self-entilocali.it/).
  • Sezione Controllo Regione Emilia Romagna - SRCERO/260/2013/PAR   

  • L _ interpretazione dell _ art. 1, comma 138, della legge n. 228 del 2012 laddove è previsto che _ Per l'anno 2013 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall _ ISTAT _ _ non possono acquistare immobili a titolo oneroso _ _ implica che, qualora l _ impegno di spesa per il costo della procedura espropriativa sia assunto nel 2012, questo risulterà ammissibile alla luce del principio del tempus regit actum, non avendo, altresì, la disciplina di legge carattere retroattivo; se, invece, sia stato assunto nel 2013, si ricadrà nel divieto di cui alla normativa richiamata.

    Deve ritenersi che, in via di principio, gli acquisti a titolo gratuito dal Comune non rientrano nell _ ambito applicativo di cui all _ art. 1, comma 138, della legge n. 228 del 2012, che all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha inserito, dopo il comma 1, il comma 1-quater.


    Parere formulato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131_2003, in merito alla portata applicativa dell'art. 1, comma 138, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 -Legge di stabilità per il 2013-

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