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Incarichi dirigenziali a tempo determinato





Giurisprudenza SULL'APPLICABILITA' DELL'ART. 9 COMMA 28 DEL D.L. 78 DEL 2010

  • Art. 110 1° Comma
Deliberazioni favorevoli all'inapplicabilità:
- Corte dei Conti, Sez. reg. Controllo Lombardia, n. 508 del 2012
Per le due tipologie di contratti ex art. 110 T.U.E.L. (comma 1; comma 2) si delinea l’applicabilità di due distinte limitazioni: - per gli incarichi ex comma 1 (incarichi entro la dotazione organica) si applicano gli specifici limiti di cui all’art. 19, co 6-quater del D.lgs. 165/2001 T.U.P.I., come recentemente novellato dall’art. 4-ter, comma 13, del D.L. n. 16/2012, conv. L. n. 44/2012: secondo la delibera della Sez. Autonomie n.12/SEZAUT/2012/INPR tali disposizioni prevalgono su quelle generali previste ex art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 per i contratti a tempo indeterminato; per gli incarichi ex comma 2 (incarichi extra-dotazione organica), continua ad essere vigente ed applicabile la disciplina generale ex art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (conv. L. n. 122/2010 s.m.i.), conformemente ai precedenti di questa Sez secondo cui i contratti ex art. 110 T.U.E.L., in quanto contratti a tempo determinato, soggiacciono al tetto complessivo pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009

- Corte dei Conti, Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva - SSRRSP/27/2013/PAR

Deliberazioni sfavorevoli all'applicabilità:

- Corte dei Conti,Sez. reg. contr. Lombardia, n. 291 del 2012
- Corte dei Conti,Sez. reg. contr. Calabria, n. 2 del 30.01.2013

In sede consultiva, la Corte dei conti si è occupata più volte della questione della applicabilità dei limiti di spesa indicati dall’art.9, co.28, del D.L. 78/2010 ai contratti previsti dall’art.110 del TUEL, e questa Sezione, con le deliberazioni n. 26, 117 e 169 del 2012, ha già affermato che i contratti di cui all’art.110 del D.Lgs. 267/2000, espressamente qualificati dal legislatore come “contratti a tempo determinato”, sono tutti soggetti ai limiti previsti dall’art.9, co.28, del D.L. 78/2010. L’applicabilità dell’art.9, co.28, del D.L. 78/2010 alla fattispecie in argomento appare altresì giustificata dalla circostanza che la normativa in esame, rivolta a promuovere il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, non prevede eccezioni di sorta, soprattutto con riferimento ad ipotesi assunzionali, quale quella prevista dall’art. 110 TUEL, rivolta a conseguire assunzioni al di fuori della dotazione organica, e già ab origine sottoposta a rigidi vincoli e limiti, ancor prima che il legislatore adottasse le recenti ben note misure di contenimento della spesa del personale.                


GIURISPRUDENZA



      Provincia di Barletta-Andria-Trani - ai sensi dell _ art. 7 comma 8 della Legge n. 131/2003 - l _ Amministrazione ha proceduto a seguito di selezione pubblica alla stipula di contratti a tempo determinato per la copertura di posti per personale con qualifica dirigenziale ai sensi e per gli effetti di cui all _ art. 110, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, nonché di un contratto a tempo determinato ex art. 110, 2° comma, del medesimo decreto legislativo;

       
      Difatti, la normativa è chiara nello stabilire che gli incarichi dirigenziali a tempo determinato nelle Province hanno le seguenti limitazioni di carattere formale e procedurale:

      - DURATA MASSIMA (art. 110, comma 3, del D.Lgs. 267/2000) i contratti di conferimento di incarichi dirigenziali in e fuori dotazione organica non possono eccedere il mandato elettivo dell’organo di vertice in carica alla data della stipula, che in virtù di quanto previsto dall’art. 51 del TUEL, dura cinque anni. Non si ritiene, in generale, che la proroga o il rinnovo che non ecceda il predetto termine sia vietato, ancorchè l’incarico sia frazionato nel tempo, in quanto esiste un termine massimo legato ad un evento esterno (la scadenza del mandato elettorale) che rende ininfluente un eventuale frazionamento dell’incarico dirigenziale per due o più periodi all’interno del periodo di mandato;

      - CONTINGENTAMENTO NUMERICO (art. 19, comma 6-quater, del D.Lgs 165/2001 e 110, comma 2, del TUEL)

      Il numero complessivo degli incarichi a contratto in dotazione organica (art. 110, comma 1, del TUEL) è stabilito nel limite massimo del 10% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato (il quoziente è arrotondato all’unità inferiore se il primo decimale è inferiore a cinque, o all’unità superiore se il primo decimale è uguale o superiore a cinque), fatta salva la possibilità, transitoriamente in deroga al limite del 10% e con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, di rinnovare per una sola volta, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, gli incarichi in corso alla data del 2 marzo 2012 (entrata in vigore dell’art. 4-ter, comma 13, del DL 2 marzo 2012, n. 16 che ha sostituito il comma 6-quater allora vigente) e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti dovevano adottare atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma.

      Il numero complessivo degli incarichi a contratto al di fuori della dotazione organica (art. 110, comma 2, del TUEL) non può superare il 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell’area direttiva e comunque per almeno una unità;

      - ASSENZA DELLO STATO DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE E DI DISSESTO (Art. 110, comma 4) Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie;

      - DIVIETO DI ASSUNZIONE IN CASO DI RAPPORTO TRA SPESE DI PERSONALE E SPESA CORRENTE SUPERIORE AL 50% (art. 76, comma 7, del DL 112/2008);

      - DIVIETO DI ASSUNZIONE IN CASO DI MANCATA ADOZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE (Art. 10, comma 5, del D.Lgs. 150/2009);

      - DIVIETO DI ASSUNZIONE IN CASO DI MANCATA APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI AZIONI POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA’ (art. 48, comma 1, del D.Lgs 198/2006);

      - DIVIETO DI ASSUNZIONE NEL CASO DI SUPERAMENTO DEL 50% DELLA SPESA SOSTENUTA NEL 2009 PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO O CON CONVENZIONI OVVERO CON CONTRATTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (art 9, comma 28, DL 78 2010) non valido per gli incarichi dirigenziali a contratto in dotazione organica ex art. 110, comma 1, come ha avuto modo di precisare la Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 12/SEZAUT/2012/INPR dell’11 luglio 2012;

      - DIVIETO DI ASSUNZIONE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’ INTERNO DELL’ANNO PRECEDENTE O RILEVATO NELL’ANNO PRECEDENTE (art. 76, comma 4, del DL. 78/2010 convertito in legge 133/2008);

      - DIVIETO DI ASSUNZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE DEL LIMITE ALLE SPESE DI PERSONALE (art. 1, comma 557-ter, della legge 296/2006);

      - DIVIETO DI ASSUNZIONE IN CASO DI MANCATA RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA NEL TRIENNIO PRECEDENTE (art. 6, comma 6, del D.Lgs 165/2001);

      - DIVIETO DI ASSUNZIONE IN CASO DI MANCATA RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE EVENTUALI ECCEDENZE DI PERSONALE (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001).


       

      1.    Se ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato l’ente debba tenere conto dei vincoli individuati dal legislatore in materia di spesa del personale (art. 9, comma 28, DL n. 78/20120, art. 1, comma 562, legge n. 296/2006 e s.m.i., art. 76, comma 7, DL n. 112/2008 e s.m.i.);

      2.      Se, data la grave carenza di personale nell’area tecnica, l’ente possa derogare ai vincoli del legislatore statale nei limiti della stretta necessità per assicurare lo svolgimento di funzioni fondamentali per legge.



      Chiarito questo aspetto preliminare, giova ricordare che gli incarichi dirigenziali in questione - la cui spesa va considerata come spesa di personale ai sensi dell’art.1 comma 562 della L. 296/2006 – sono conferibili nel rispetto degli obblighi generali previsti per tutte le pubbliche amministrazioni, nonchè dei vincoli di spesa ed assunzionali.

      Al riguardo, la Sezione delle Autonomie, con delibera n. 12/SEZAUT/2012/INPR, ha chiarito che:

      a)           gli incarichi conferibili con contratto a tempo determinato in applicazione delle percentuali individuate dal riscritto comma 6-quater dell’articolo 19, del d.lgs 165/2001, riguardano solo ed esclusivamente le funzioni dirigenziali;

      b)           ai detti incarichi non si applica la disciplina vincolistica prevista dall’articolo 9, comma 28 del d. l. 78/2010 per le forme di lavoro flessibili;

      c) gli enti che intendono conferire detti incarichi (la cui spesa va considerata ai sensi dell’art.1 comma 557 e 562 della L. 296/2006), oltre ad osservare gli obblighi assunzionali generali previsti per tutte le pubbliche amministrazioni, devono essere in linea con i vincoli di spesa ed assunzionali per gli stessi previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati:

      c1) rispetto del patto di stabilità interno, se tenuti (nella fattispecie, l’ente non vi è  assoggettato);

      c2) riduzione della spesa del personale rispetto a quella sostenuta nell’anno precedente (art. 1, comma 557, Legge 296/2006 per gli enti soggetti al patto di stabilità) o contenimento della stessa entro il valore di quella relativa all’anno 2008 (art. 1, comma 562, primo periodo, Legge 296/2006, per gli enti minori);

      c3) contenimento nella percentuale normativamente prevista del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente (articolo 76, comma 7, primo periodo, prima parte, d.l. 112/2008).

      Con riferimento al secondo comma dell’art. 110 del Tuel - che in Sicilia trova rispondenza nell’art.  51, comma 5 bis, della legge n. 142/90 come recepita dalla L.R. n. 48/1991 -  le Sezioni Riunite centrali in sede di controllo, con delibera n. 14/2011/PAR, hanno sottolineato la specialità della disciplina ivi contenuta rispetto a quella riferibile al comma precedente.

       
      Gli incarichi extra dotationem, infatti, mirano a sopperire ad esigenze gestionali straordinarie che, sole, determinano l’opportunità di affidare funzioni, anche dirigenziali al di là delle previsioni della dotazione organica dell’ente locale che, invece, cristallizza il fabbisogno ordinario di risorse umane. E ciò, a maggior ragione negli enti di ridotte dimensioni, per i quali l’istituto si configura come un peculiare strumento gestionale di grande flessibilità.

      In ragione di questa specialità, ed in mancanza di una disposizione di abrogazione espressa contenuta nel d.lgs. 165/2001, come integrato dal d.lgs. 150/2009, le Sezioni Riunite hanno ritenuto che la disposizione contenuta nell’art. 110, comma 2 del TUEL risulti tuttora vigente.

      Per quanto concerne i vincoli e le limitazioni di spesa cui tale tipologia di incarichi è assoggettata, queste Sezioni Riunite (cfr., ex multis, Sezione regionale di controllo per il Veneto, delibera 582/2012/PAR) ritengono operante anche il vincolo dell’art. 9, comma 28 del d.l. 30 maggio 2010, n. 78, come convertito in Legge 133/2010, in aggiunta a quelli precedentemente richiamati in riferimento al comma 1.

      Conclusivamente, in risposta al primo quesito, il Collegio ritiene che, in base alla situazione prospettata nella richiesta di parere, all’ente sia preclusa la stipula di entrambe le tipologie di incarico.

      In merito al secondo quesito, invece, il Collegio ritiene che il divieto assoluto di assunzioni “ a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale” in cui versa l’amministrazione non risulta in alcun modo derogabile, in quanto il predetto blocco assunzionale scaturisce dalla violazione di norme, di natura cogente e precettiva, dettate dal legislatore nel superiore interesse del  coordinamento della finanza pubblica e del rispetto degli obiettivi assunti dal paese in sede comunitaria.

      L’esigenza, invocata dall’ente, di assicurare lo svolgimento di funzioni fondamentali per legge non può in alcun modo introdurre deroghe ai predetti divieti, atteso che, come già più volte chiarito dalla giurisprudenza contabile (Sezione di controllo per la Regione siciliana, delibera n. 104/2013/PRSP), le amministrazioni, nel momento in cui analizzano i fabbisogni delle professionalità necessarie per l’assolvimento delle varie funzioni istituzionali, devono ben conoscere gli automatismi legislativi che scaturiranno, quale naturale ed automatica conseguenza, dalle proprie politiche di gestione del personale e della correlata spesa.

      Gli enti, pertanto, nel difficile contemperamento tra le varie esigenze, devono valutare preventivamente la compatibilità della propria programmazione rispetto ai vincoli e alle limitazioni imposte a livello statale, a maggior ragione quando le invocate situazioni necessitate trovano causa in eventi (nella fattispecie, il collocamento a riposo di un funzionario apicale) sicuramente prevedibili.

      La risposta al secondo quesito è, pertanto, negativa.



       

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