Giurisprudenza SULL'APPLICABILITA' DELL'ART. 9 COMMA 28 DEL D.L. 78 DEL 2010
- Art. 110 1° Comma
- Corte dei Conti, Sez. reg. Controllo Lombardia, n. 508 del 2012
Per le due tipologie di contratti ex art. 110 T.U.E.L. (comma 1; comma 2) si delinea l’applicabilità di due distinte limitazioni: - per gli incarichi ex comma 1 (incarichi entro la dotazione organica) si applicano gli specifici limiti di cui all’art. 19, co 6-quater del D.lgs. 165/2001 T.U.P.I., come recentemente novellato dall’art. 4-ter, comma 13, del D.L. n. 16/2012, conv. L. n. 44/2012: secondo la delibera della Sez. Autonomie n.12/SEZAUT/2012/INPR tali disposizioni prevalgono su quelle generali previste ex art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010 per i contratti a tempo indeterminato; per gli incarichi ex comma 2 (incarichi extra-dotazione organica), continua ad essere vigente ed applicabile la disciplina generale ex art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 (conv. L. n. 122/2010 s.m.i.), conformemente ai precedenti di questa Sez secondo cui i contratti ex art. 110 T.U.E.L., in quanto contratti a tempo determinato, soggiacciono al tetto complessivo pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009
- Corte dei Conti, Sezioni Riunite per la Regione Siciliana in sede consultiva - SSRRSP/27/2013/PAR
Deliberazioni sfavorevoli all'applicabilità:
- Corte dei Conti,Sez. reg. contr. Lombardia, n. 291 del 2012
- Corte dei Conti,Sez. reg. contr. Calabria, n. 2 del 30.01.2013
In sede consultiva, la Corte dei conti si è occupata più volte della questione della applicabilità dei limiti di spesa indicati dall’art.9, co.28, del D.L. 78/2010 ai contratti previsti dall’art.110 del TUEL, e questa Sezione, con le deliberazioni n. 26, 117 e 169 del 2012, ha già affermato che i contratti di cui all’art.110 del D.Lgs. 267/2000, espressamente qualificati dal legislatore come “contratti a tempo determinato”, sono tutti soggetti ai limiti previsti dall’art.9, co.28, del D.L. 78/2010. L’applicabilità dell’art.9, co.28, del D.L. 78/2010 alla fattispecie in argomento appare altresì giustificata dalla circostanza che la normativa in esame, rivolta a promuovere il contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, non prevede eccezioni di sorta, soprattutto con riferimento ad ipotesi assunzionali, quale quella prevista dall’art. 110 TUEL, rivolta a conseguire assunzioni al di fuori della dotazione organica, e già ab origine sottoposta a rigidi vincoli e limiti, ancor prima che il legislatore adottasse le recenti ben note misure di contenimento della spesa del personale.
GIURISPRUDENZA
Provincia di Barletta-Andria-Trani - ai sensi dell _ art. 7 comma 8 della Legge n. 131/2003 - l _ Amministrazione ha proceduto a seguito di selezione pubblica alla stipula di contratti a tempo determinato per la copertura di posti per personale con qualifica dirigenziale ai sensi e per gli effetti di cui all _ art. 110, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, nonché di un contratto a tempo determinato ex art. 110, 2° comma, del medesimo decreto legislativo;
Difatti,
la normativa è chiara nello stabilire che gli incarichi dirigenziali a tempo
determinato nelle Province hanno le seguenti limitazioni di carattere formale e
procedurale:
-
DURATA MASSIMA (art. 110, comma 3, del D.Lgs. 267/2000) i contratti di
conferimento di incarichi dirigenziali in e fuori dotazione organica non possono
eccedere il mandato elettivo dell’organo di vertice in carica alla data della
stipula, che in virtù di quanto previsto dall’art. 51 del TUEL, dura cinque
anni. Non si ritiene, in generale, che la proroga o il rinnovo che non ecceda
il predetto termine sia vietato, ancorchè l’incarico sia frazionato nel tempo,
in quanto esiste un termine massimo legato ad un evento esterno (la scadenza
del mandato elettorale) che rende ininfluente un eventuale frazionamento
dell’incarico dirigenziale per due o più periodi all’interno del periodo di
mandato;
- CONTINGENTAMENTO
NUMERICO (art. 19, comma 6-quater, del D.Lgs 165/2001 e 110, comma 2, del TUEL)
Il
numero complessivo degli incarichi a contratto in dotazione organica (art. 110,
comma 1, del TUEL) è stabilito nel limite massimo del 10% della dotazione
organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato (il quoziente è
arrotondato all’unità inferiore se il primo decimale è inferiore a cinque, o
all’unità superiore se il primo decimale è uguale o superiore a cinque), fatta
salva la possibilità, transitoriamente in deroga
al limite del 10% e con provvedimento motivato volto a dimostrare che il
rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali
degli enti, di rinnovare per una sola volta, a valere sulle ordinarie facoltà
assunzionali a tempo indeterminato, gli incarichi in corso alla data del 2
marzo 2012 (entrata in vigore dell’art. 4-ter, comma 13, del DL 2 marzo 2012,
n. 16 che ha sostituito il comma 6-quater allora vigente) e in scadenza entro
il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti dovevano adottare atti di
programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali di
cui al presente comma.
Il numero complessivo degli incarichi
a contratto al di fuori della dotazione organica (art. 110, comma 2, del TUEL) non
può superare il 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e
dell’area direttiva e comunque per almeno una unità;
- ASSENZA
DELLO STATO DI DEFICITARIETA’ STRUTTURALE E DI DISSESTO (Art. 110, comma 4) Il contratto
a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari
il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie;
- DIVIETO
DI ASSUNZIONE IN CASO DI RAPPORTO TRA SPESE DI PERSONALE E SPESA CORRENTE
SUPERIORE AL 50% (art. 76, comma 7, del DL 112/2008);
- DIVIETO
DI ASSUNZIONE IN CASO DI MANCATA ADOZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE (Art. 10,
comma 5, del D.Lgs. 150/2009);
- DIVIETO
DI ASSUNZIONE IN CASO DI MANCATA APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI AZIONI
POSITIVE IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA’ (art. 48, comma 1, del D.Lgs
198/2006);
- DIVIETO
DI ASSUNZIONE NEL CASO DI SUPERAMENTO DEL 50% DELLA SPESA SOSTENUTA NEL 2009
PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO O CON CONVENZIONI OVVERO CON CONTRATTI DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (art 9, comma 28, DL 78 2010) non
valido per gli incarichi dirigenziali a contratto in dotazione organica ex art.
110, comma 1, come ha avuto modo di precisare la Sezione delle autonomie con la
deliberazione n. 12/SEZAUT/2012/INPR dell’11 luglio 2012;
- DIVIETO
DI ASSUNZIONE IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA’ INTERNO
DELL’ANNO PRECEDENTE O RILEVATO NELL’ANNO PRECEDENTE (art. 76, comma 4, del DL.
78/2010 convertito in legge 133/2008);
- DIVIETO
DI ASSUNZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE DEL LIMITE ALLE SPESE DI PERSONALE (art. 1,
comma 557-ter, della legge 296/2006);
- DIVIETO
DI ASSUNZIONE IN CASO DI MANCATA RIDETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA NEL
TRIENNIO PRECEDENTE (art. 6, comma 6, del D.Lgs 165/2001);
- DIVIETO
DI ASSUNZIONE IN CASO DI MANCATA RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE EVENTUALI ECCEDENZE
DI PERSONALE (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001).
1.
Se ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato
l’ente debba tenere conto dei vincoli individuati dal legislatore in materia di
spesa del personale (art. 9, comma 28, DL n. 78/20120, art. 1, comma 562, legge
n. 296/2006 e s.m.i., art. 76, comma 7, DL n. 112/2008 e s.m.i.);
2.
Se, data la grave carenza di
personale nell’area tecnica, l’ente possa derogare ai vincoli del legislatore
statale nei limiti della stretta necessità per assicurare lo svolgimento di
funzioni fondamentali per legge.
Chiarito questo aspetto preliminare, giova
ricordare che gli incarichi dirigenziali in questione - la cui spesa va
considerata come spesa di personale ai sensi dell’art.1 comma 562 della L.
296/2006 – sono conferibili nel rispetto degli obblighi generali previsti per
tutte le pubbliche amministrazioni, nonchè dei vincoli di spesa ed
assunzionali.
Al riguardo, la Sezione delle Autonomie, con
delibera n. 12/SEZAUT/2012/INPR, ha chiarito che:
a)
gli
incarichi conferibili con contratto a tempo determinato in applicazione delle percentuali
individuate dal riscritto comma 6-quater dell’articolo 19, del d.lgs 165/2001,
riguardano solo ed esclusivamente le funzioni dirigenziali;
b)
ai detti incarichi non si applica la
disciplina vincolistica prevista dall’articolo 9, comma 28 del d. l. 78/2010
per le forme di lavoro flessibili;
c) gli enti che intendono conferire detti
incarichi (la cui spesa va considerata ai sensi dell’art.1 comma 557 e 562
della L. 296/2006), oltre ad osservare gli obblighi assunzionali generali
previsti per tutte le pubbliche amministrazioni, devono essere in linea con i
vincoli di spesa ed assunzionali per gli stessi previsti dalla normativa in
vigore e di seguito richiamati:
c1) rispetto del patto di stabilità interno,
se tenuti (nella fattispecie, l’ente non vi è
assoggettato);
c2) riduzione della spesa del personale
rispetto a quella sostenuta nell’anno precedente (art. 1, comma 557, Legge
296/2006 per gli enti soggetti al patto di stabilità) o contenimento della
stessa entro il valore di quella relativa all’anno 2008 (art. 1, comma 562,
primo periodo, Legge 296/2006, per gli enti minori);
c3) contenimento nella percentuale
normativamente prevista del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente (articolo
76, comma 7, primo periodo, prima parte, d.l. 112/2008).
Con riferimento al secondo comma dell’art. 110 del
Tuel - che in Sicilia trova rispondenza nell’art. 51, comma 5 bis, della legge n. 142/90 come
recepita dalla L.R. n. 48/1991 - le
Sezioni Riunite centrali in sede di controllo, con delibera n. 14/2011/PAR, hanno
sottolineato la specialità della disciplina ivi contenuta rispetto a quella riferibile
al comma precedente.
Gli incarichi extra dotationem, infatti, mirano a sopperire ad
esigenze gestionali straordinarie che, sole, determinano l’opportunità di
affidare funzioni, anche dirigenziali al di là delle previsioni della dotazione
organica dell’ente locale che, invece, cristallizza il fabbisogno ordinario di
risorse umane. E ciò, a maggior ragione negli enti di ridotte dimensioni, per i
quali l’istituto si configura come un peculiare strumento gestionale di grande
flessibilità.
In ragione di questa specialità, ed in mancanza di una
disposizione di abrogazione espressa contenuta nel d.lgs. 165/2001, come
integrato dal d.lgs. 150/2009, le Sezioni Riunite hanno ritenuto che la
disposizione contenuta nell’art. 110, comma 2 del TUEL risulti tuttora vigente.
Per quanto concerne i vincoli e le
limitazioni di spesa cui tale tipologia di incarichi è assoggettata, queste
Sezioni Riunite (cfr., ex multis, Sezione
regionale di controllo per il Veneto, delibera 582/2012/PAR) ritengono operante anche il vincolo dell’art. 9,
comma 28 del d.l. 30 maggio 2010, n. 78, come convertito in Legge 133/2010, in aggiunta a quelli precedentemente richiamati in
riferimento al comma 1.
Conclusivamente, in risposta al primo
quesito, il Collegio ritiene che, in base alla situazione prospettata nella
richiesta di parere, all’ente sia preclusa la stipula di entrambe le tipologie
di incarico.
In merito al secondo quesito, invece, il Collegio ritiene
che il divieto assoluto di assunzioni “ a qualsiasi titolo e con qualsivoglia
tipologia contrattuale” in cui versa l’amministrazione non risulta in alcun
modo derogabile, in quanto il predetto blocco assunzionale scaturisce dalla
violazione di norme, di natura cogente e precettiva, dettate dal legislatore
nel superiore interesse del coordinamento della finanza pubblica e del
rispetto degli obiettivi assunti dal paese in sede comunitaria.
L’esigenza, invocata dall’ente, di
assicurare lo svolgimento di funzioni fondamentali per legge non può in alcun
modo introdurre deroghe ai predetti divieti,
atteso che, come già più volte
chiarito dalla giurisprudenza contabile (Sezione di controllo per la Regione
siciliana, delibera n. 104/2013/PRSP), le
amministrazioni, nel momento in cui analizzano i fabbisogni delle
professionalità necessarie per l’assolvimento delle varie funzioni
istituzionali, devono ben conoscere gli automatismi legislativi che
scaturiranno, quale naturale ed automatica conseguenza, dalle proprie politiche
di gestione del personale e della correlata spesa.
Gli enti, pertanto, nel difficile contemperamento tra le
varie esigenze, devono valutare preventivamente la compatibilità della
propria programmazione rispetto ai vincoli e alle limitazioni imposte a livello
statale, a maggior ragione quando le invocate situazioni necessitate trovano
causa in eventi (nella fattispecie, il collocamento a riposo di un funzionario
apicale) sicuramente prevedibili.
La risposta al secondo quesito è, pertanto, negativa.
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