Sponsorizzazione - L _ attività di promozione culturale oggetto del quesito appare non ricadere nelle funzioni di cui all _ art. 118 Cost. (né tra quelle _ conferite _ dalla legge, né tra quelle ascrivibili al novero delle funzioni originarie dell _ ente locale). Pertanto, la partecipazione a tale associazione,
costituisce una forma indiretta di sponsorizzazione di attività di soggetti
privati, attualmente incompatibile con l’ordinamento finanziario delle
pubbliche amministrazioni.
Nei pareri n. 1075 e n. 1076
del 2010 (e di recente la deliberazione SRC Lombardia 212/2013/PAR), la Sezione
ha valorizzato una nozione giuscontabile e lata di
sponsorizzazione, in coerenza con la ratio
di riduzione degli oneri a carico delle amministrazioni e con finalità
anti-elusive. La ricostruzione di tale nozione, sia in termini normativi che
funzionali, ha portato a qualificare come sponsorizzazione qualsiasi
finanziamento, anche indiretto, di attività di soggetti privati allo scopo di valorizzare
l’immagine dell’ente, con l’eccezione di «forme
di sostegno all’associazionismo [che
si traducono nel] lo svolgimento da
parte del privato di un’attività propria del Comune in forma sussidiaria.
L’attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell’ente locale e viene
esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse
pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province,
rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e
non una forma di promozione dell’immagine dell’Amministrazione» (delibera
n. 1075 del 2010).
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