Alla luce del quadro
normativo di riferimento e della ratio
che ne costituisce il fondamento, richiamato anche l’orientamento già in
precedenza espresso (cfr.: Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 285/2011/PAR;
n. 185/2012/PAR; n. 280/2012/PAR; n. 972/2012/PAR; 31/2013/PAR), la Sezione
ribadisce che la disposizione di cui al citato art. 9, comma 2-bis, del DL 31
maggio 2010, n. 78 sia disposizione di stretta interpretazione, sicché, in via
di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni ulteriori
rispetto a quelle già evidenziate, in
quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite
alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla
generalità dei dipendenti dell’ente pubblico.
"Il segreto per andare avanti è iniziare." (Sally Berger)
giovedì 1 agosto 2013
Corte dei Conti, sez. contr. Veneto, n. 186 del 2013. Sui c.d. "Compensi Ici".
Parere formulato ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della Legge 131/2003, in merito ai limiti previsti dal comma 2-bis dell’art. 9 del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in base al quale “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”: se detti limiti siano applicabili anche ai cd. “compensi ICI” :
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