Comune di Cinzano (TO) – parere in materia di spese per il personale. La Sezione, richiamando SS.RR. 52/2010 e Sezione Autonomie n.21/2009, ha ribadito che i trasferimenti per mobilità devono ritenersi ammessi nei limiti consentiti dalla normativa sui tetti di spesa per il personale. Lo stesso deve dirsi, secondo quanto stabilito da Sezione Autonomie n.2/2011, per l’utilizzazione delle prestazioni lavorative di personale già in forza presso l’amministrazione pubblica locale ai sensi dell’art.14 CCNL 22 gennaio 2004:
3.1. Sull’istituto della mobilità nel vigente quadro normativo sono
intervenute diverse pronunce di questa Corte, cui, per brevità si rinvia (cfr.
SS.RR. 52/2010, Sezione delle Autonomie n. 21/2009, nonché, da ultimo, questa
Sezione regionale di controllo n. 1/2013, nn. 299 e 71/2012), che ne hanno
affrontato le problematiche finanziarie con riferimento alla legislazione volta
a limitare gli incrementi della spesa di personale, non solo del singolo ente,
ma dell’intero comparto.
In
sintesi, le regole sono le seguenti.
a) La mobilità dei dipendenti tra
amministrazioni pubbliche è prevista, in via generale, dall'art. 30 del D. lgs.
30 marzo 2001 n. 165, il cui primo comma prevede che "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante
cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa
qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di
trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le
disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto
di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di
scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti
responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato
sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al
posto ricoperto o da ricoprire".
b) La mobilità in entrata non genera
assunzione e la mobilità in uscita non genera cessazione del rapporto di
lavoro, perché essa "non determina
un passaggio tra amministrazioni diverse, bensì una cessione del contratto di
lavoro, ossia una mera modificazione dal lato soggettivo (datoriale) del
contratto di lavoro" (cfr. Dipartimento della funzione pubblica circ.
n. 4/2008).
c) Il trasferimento per mobilità non
può essere configurato, e conseguentemente utilizzato, per consentire
l’instaurazione di rapporti di lavoro oltre i limiti numerici e di spesa
previsti dalla legislazione finanziaria.
d) La mobilità, anche
intercompartimentale, è ammessa tra amministrazioni sottoposte a disciplina
limitativa delle assunzioni, in quanto modalità di trasferimento che non genera
variazione della spesa complessiva, trattandosi di un’operazione neutra per la
finanza pubblica. Qualora l’ente cedente non fosse anch’esso sottoposto a
vincoli sulle assunzioni, per l’ente ricevente l’acquisizione andrebbe
computata come assunzione e dunque sarebbe ammessa nel rispetto dei limiti cui
queste sono assoggettate.
e) Sulla base delle disposizioni
vigenti anche gli enti soggetti a patto di stabilità sono soggetti a
limitazioni nelle assunzioni, trovando applicazione nei loro confronti i limiti
dettati dall’art. 76, comma 7 D.L. n. 112/2008 e s.m.i.
g) Occorre tener conto,
tuttavia, oltre che dell’impatto dell’istituto sull’intero settore pubblico,
anche degli equilibri del singolo ente e, pertanto, anche i trasferimenti per
mobilità devono ritenersi ammessi nei limiti consentiti dalla normativa sui
limiti di spesa per il personale.
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